Art. 10. (Art. 8 del Testo Unico) PRESEGNALAMENTO DEI CANTIERI Quando un cantiere stradale occupa parte della carreggiata, (fig. 156) occorre disporre una congrua serie di segnali "FRECCIA DI OBBLIGO", con punte di freccia inclinate a 45° in basso, e dirette verso il lato dove il traffico deve incanalarsi. Tali segnali vanno disposti lungo un allineamento obliquo rispetto all'asse della strada, tracciato in rapporto alla porzione di sezione stradale impedita ed avente inclinazione inversamente proporzionale alle velocita' predominanti dei veicoli in arrivo. In dipendenza di tale incanalamento del traffico sulla rimanente parte della carreggiata e' necessario predisporre il segnalamento temporaneo della linea provvisoria di separazione dei sensi opposti di marcia, sempre che la larghezza risultante non obblighi ad istituire il senso unico alternato. Detta linea provvisoria puo' essere demarcata con vernici, ovvero coni paletti, coni e birilli segnaletici.