(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 12)
                  Art. 12. (Art. 8 del Testo Unico) 
             CARREGGIATA TEMPORANEAMENTE A DOPPIO SENSO 

 
  Quando in una strada a  sedi  divise  (una  per  ciascun  senso  di
marcia) un cantiere sbarra completamente una  delle  due  sedi  (fig.
157)  per  cui  il  traffico  deve  essere  temporaneamente   deviato
sull'altra sede, il pericolo costituito dal provvisorio doppio  senso
di circolazione, sulla carreggiata ordinariamente a senso unico, deve
essere segnalato da entrambe le parti mediante il  segnale  "ZONA  DI
CIRCOLAZIONE A DOPPIO SENSO" di  cui  all'art.  51.  Occorre  inoltre
indicare la linea di separazione provvisoria  dei  sensi  opposti  di
marcia, mediante una striscia continua o con paletti, coni o  birilli
dipinti a strisce alternate bianche e rosse,  ovvero  con  ambedue  i
sistemi contemporaneamente. Non appena la corrente, deviata  a  causa
del cantiere stradale provvisorio, ritorna nella sede a senso  unico,
deve essere installato da ambedue le parti, il segnale di indicazione
"FINE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE" di cui all'art. 80. Anche  la
zolla di incanalamento che precede la deviazione della corrente della
carreggiata sbarrata deve essere segnalata come all'art. 10.