Art. 9. (Art. 8 del Testo Unico) UOMINI AL LAVORO La presenza di uomini che lavorano presso, o sulla carreggiata, come quella di cantieri stradali o di lavori di ordinaria manutenzione, deve essere sempre presegnalata mediante il segnale di pericolo - LAVORI a di cui all'art. 44. Tali segnali vanno posti ad ognuno dei lati del tratto dove si lavora, alla distanza ritenuta piu' conveniente per assicurare la protezione degli uomini, in rapporto alle caratteristiche planoaltimetriche ed a quelle predominanti del traffico. Onesti cartelli devono essere sorretti da sostegni portatili non rovesciabili, in posizione sensibilmente verticale, posti presso la banchina laterale, o presso il centro della carreggiata, in rapporto alla estensione della parte di essa occupata dai lavori. I cartelli devono essere tenuti in posto solo per tutto il tempo nel quale vi sono uomini od attrezzi ed equipaggiamenti di lavoro sulla strada. Detti segnali devono essere pertanto tempestivamente rimossi quando la strada risulti libera da ogni ingombro od ostruzione. Il segnale "LAVORI" puo' essere integrato da una bandiera rossa (di cm. 50 x 50) e quando i lavori si svolgano di notte, deve essere integrato dai una lanterna a luce rossa fissa. Sia il cartello che la bandiera e il segnale luminoso, devono essere avanzati di pari passo con la progressione del lavori in guisa che in nessun momento vi sia una distanza superiore a 300 metri tra segnali e uomini al lavoro. La zona ove si svolgono i lavori di manutenzione deve essere segnalata mediante i dispositivi mobili previsti dall'art. 8 per la delimitazione longitudinale dei cantieri, dispositivi che devono essere prontamente rimossi quando la carreggiata, risulti di nuovo utilizzabile dal traffico.