(Allegato- art. 29)
                              Art. 29. 
 
  I posti  disponibili  presso  le  preture  vengono  assegnati,  con
decreto del Ministro, ai vincitori di ciascun  concorso,  al  termine
del periodo di servizio prestato in soprannumero  presso  gli  uffici
unici, tenendo conto delle aspirazioni espresse dai vincitori stessi,
del posto occupato in graduatoria e delle situazioni personali  o  di
famiglia. 
  Nell'assegnazione dei posti disponibili negli uffici giudiziari che
comprendono  nella  loro  circoscrizione  territoriale  Comuni  della
provincia di Bolzano, sono preferiti, a parita'  di  condizioni,  gli
aspiranti che hanno adeguata conoscenza, della lingua tedesca.