Art. 30. Il trasferimento dell'ufficiale giudiziario puo' essere disposto dal Ministro a domanda dell'interessato ovvero per motivate esigenze di servizio o per ragioni d'incompatibilita' giuridica o morale determinata da qualsiasi causa. Nel Bollettino ufficiale deve essere data notizia delle sedi vacanti che non debbano essere ricoperta d'ufficio a norma delle disposizioni precedenti. Le domande di trasferimento (debbono essere trasmesse al Ministero, per via gerarchica, nel termine di giorni venti dalla data del Bollettino ufficiale; quelle presentate prima o dopo detto termine sono inefficaci. Nel disporre il trasferimento il Ministero deve tener conto della posizione nella graduatoria di cui all'articolo 51, dei precedenti di carriera e delle situazioni personali o di famiglia, salvo quanto disposto nel secondo comma dell'art. 29. L'ufficiale giudiziario che sia destinato ad una sede da lui richiesta non puo' essere trasferito a sua domanda ad altra sede prima di due anni dal giorno in cui abbia preso effettivo possesso dell'ufficio, tranne per comprovate ragioni di salute o per incompatibilita'. All'ufficiale giudiziario trasferito, di ufficio, in altra sede, spettano le indennita' dovute, allo stesso titolo, all'impiegato civile dello Stato il quale e' equiparato ai fini del trattamento economico minimo garantito.