(Allegato- art. 30)
                              Art. 30. 
 
  Il trasferimento dell'ufficiale giudiziario  puo'  essere  disposto
dal Ministro a domanda dell'interessato ovvero per motivate  esigenze
di servizio o  per  ragioni  d'incompatibilita'  giuridica  o  morale
determinata da qualsiasi causa. 
  Nel Bollettino  ufficiale  deve  essere  data  notizia  delle  sedi
vacanti che non debbano essere  ricoperta  d'ufficio  a  norma  delle
disposizioni precedenti. Le domande di trasferimento (debbono  essere
trasmesse al Ministero, per via gerarchica,  nel  termine  di  giorni
venti dalla data del Bollettino ufficiale; quelle presentate prima  o
dopo detto termine sono inefficaci. 
  Nel disporre il trasferimento il Ministero deve tener  conto  della
posizione nella graduatoria di cui all'articolo 51, dei precedenti di
carriera e delle situazioni personali o  di  famiglia,  salvo  quanto
disposto nel secondo comma dell'art. 29. 
  L'ufficiale giudiziario che  sia  destinato  ad  una  sede  da  lui
richiesta non puo' essere trasferito a  sua  domanda  ad  altra  sede
prima di due anni dal giorno in cui abbia  preso  effettivo  possesso
dell'ufficio,  tranne  per  comprovate  ragioni  di  salute   o   per
incompatibilita'. 
  All'ufficiale giudiziario trasferito, di ufficio,  in  altra  sede,
spettano le indennita'  dovute,  allo  stesso  titolo,  all'impiegato
civile dello Stato il quale e' equiparato  ai  fini  del  trattamento
economico minimo garantito.