(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 18)
                              Art. 18. 
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 18, e Legge 23 marzo 1956, n. 136,
                               art. 7) 

 
  Il Prefetto, d'intesa col Presidente della Corte  d'appello,  fissa
la data della elezione per ciascun Comune e la partecipa al  Sindaco,
il quale, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima di
tale data, ne da' avviso agli elettori, indicando  il  giorno  ed  il
luogo di riunione. 
  Il  Prefetto  comunica  inoltre  il  decreto  al  presidente  della
Commissione  elettorale  mandamentale  che,  entro  l'ottavo   giorno
antecedente  alla  data  delle  elezioni,  trasmette  al  Sindaco  un
esemplare delle liste di sezione. 
  Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa  farsi
luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto  di  convocazione
dei comizi, il Prefetto puo' disporne il rinvio con proprio  decreto,
da rendersi noto con manifesto del Sindaco. 
  Detto rinvio non puo' superare il termine di sessanta giorni, fermi
restando, in ogni caso, i termini per la attuazione delle  operazioni
non ancora compiute. Le operazioni gia'  compiute  rimangono  valide,
eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio. 
  La  nuova  data  viene  fissata  dal  Prefetto  di  intesa  con  il
Presidente della Corte d'appello e viene portata a  conoscenza  degli
elettori con manifesto del Sindaco.