Art. 18. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 18, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 7) Il Prefetto, d'intesa col Presidente della Corte d'appello, fissa la data della elezione per ciascun Comune e la partecipa al Sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima di tale data, ne da' avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo di riunione. Il Prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale mandamentale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al Sindaco un esemplare delle liste di sezione. Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Prefetto puo' disporne il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del Sindaco. Detto rinvio non puo' superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per la attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni gia' compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio. La nuova data viene fissata dal Prefetto di intesa con il Presidente della Corte d'appello e viene portata a conoscenza degli elettori con manifesto del Sindaco.