(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 19)
                              Art. 19. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 19) 

 
  Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per le elezioni
il Sindaco deve  avere  provveduto  alla  consegna  al  domicilio  di
ciascun elettore del certificato d'iscrizione nelle liste elettorali. 
  Il certificato, in carta  bianca,  indica  la  sezione  alla  quale
l'elettore appartiene, il luogo della riunione,  il  giorno  e  l'ora
della  votazione  e  reca  un  tagliando  da  staccarsi  a  cura  del
presidente dell'Ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto. 
  Per gli elettori residenti nel Comune la consegna  del  certificato
e' constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della  sua
famiglia o addetta al suo servizio. 
  Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia
rilasciare ricevuta il messo la sostituisce con la sua dichiarazione. 
  Per gli elettori residenti fuori del Comune i  certificati  vengono
rimessi dall'Ufficio municipale a mezzo del  Sindaco  del  Comune  di
loro residenza, quando questa sia conosciuta. 
  Gli elettori, nei  tre  giorni  precedenti  la  elezione,  possono,
personalmente e contro annotazione in apposito registro,  ritirare  i
certificati di iscrizione nella lista, qualora non abbiano ricevuti. 
  Quando un certificato vada  perduto  o  sia  divenuto  inservibile,
l'elettore  ha  diritto,  presentandosi  personalmente   nel   giorno
antecedente o nel giorno stesso della elezione e  contro  annotazione
in altro apposito  registro,  di  ottenerne  dal  Sindaco  un  altro,
stampato con inchiostro di diverso colore, sul quale deve dichiararsi
che e' un duplicato. 
  Ai fini del presente  articolo,  l'Ufficio  comunale  resta  aperto
quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti e  nel  giorno  stesso
della elezione, almeno dalle ore nove alle diciassette.