Art. 19. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 19) Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per le elezioni il Sindaco deve avere provveduto alla consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato d'iscrizione nelle liste elettorali. Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del presidente dell'Ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto. Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato e' constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio. Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta il messo la sostituisce con la sua dichiarazione. Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'Ufficio municipale a mezzo del Sindaco del Comune di loro residenza, quando questa sia conosciuta. Gli elettori, nei tre giorni precedenti la elezione, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare i certificati di iscrizione nella lista, qualora non abbiano ricevuti. Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro, stampato con inchiostro di diverso colore, sul quale deve dichiararsi che e' un duplicato. Ai fini del presente articolo, l'Ufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti e nel giorno stesso della elezione, almeno dalle ore nove alle diciassette.