(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 20)
                              Art. 20. 
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 20, e Legge 23 marzo 1956, n. 136,
                               art. 8) 

 
  In ciascuna sezione e' costituito un Ufficio elettorale composto di
un presidente,  di  cinque  scrutatori  di  cui  uno,  a  scelta  del
presidente, assume le funzioni di vice presidente e di un segretario. 
  Il presidente e' designato dal Presidente della  Corte  di  appello
competente  per  territorio  fra  i  magistrati,  gli   avvocati,   e
procuratori dell'Avvocatura  dello  Stato,  che  esercitano  il  loro
ufficio nel distretto della  Corte  stessa  e,  occorrendo,  tra  gli
impiegati civili a riposo, i  funzionari  appartenenti  al  personale
delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai  e  vice  pretori
onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente, siano idonei
all'ufficio, escluse le categorie di cui all'art. 23. 
  L'enumerazione di queste categorie, salvo  quella  del  magistrati,
non implica ordine di precedenza per la designazione. 
  Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello sara' tenuto  al
corrente, con le norme da  stabilirsi  (ali  Ministero  di  grazia  e
giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle  persone
eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale. 
  In  caso  di  impedimento  del  presidente,  che   sopravvenga   in
condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume  la
presidenza il Sindaco o un suo delegato.