Art. 20. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 20, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 8) In ciascuna sezione e' costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente e di un segretario. Il presidente e' designato dal Presidente della Corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati, e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente, siano idonei all'ufficio, escluse le categorie di cui all'art. 23. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella del magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione. Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello sara' tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi (ali Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.