(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 21)
                              Art. 21. 
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 21, e Legge 23 marzo 1956, n. 136,
                            artt. 9 e 10) 

 
  Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti  le  elezioni,  in
pubblica adunanza,  preannunziata  due  giorni  prima  con  manifesto
affisso nell'albo pretorio  del  Comune,  la  Commissione  elettorale
comunale procede alla nomina degli scrutatori  tra  gli  elettori  di
ambo i sessi del Comune che siano idonei alle funzioni di scrutatore,
purche' abbiano conseguito almeno la promozione  alla  quarta  classe
elementare. Qualora la nomina non sia fatta  ad  unanimita',  ciascun
membro della Commissione vota per due nomi  e  si  proclamano  eletti
coloro che abbiano ottenuto un maggior numero di voti. A  parita'  di
voti e' proclamato eletto l'anziano di eta'. 
  Se il Comune sia retto  da  un  Commissario,  questi  procede  alla
nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale. 
  Ai nominati il Sindaco o il Commissario  notifica  nel  piu'  breve
termine, e al piu' tardi non oltre  il  sesto  giorno  precedente  le
elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di ufficiale giudiziario o  di
messo comunale.