Art. 22. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 22) Il segretario del seggio e' scelto, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale, dal presidente di esso fra gli elettori residenti nel Comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente compresi nelle categorie seguenti: 1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari; 2) notai; 3) impiegati dello Stato o degli enti locali; 4) ufficiali giudiziari.