(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 22)
                              Art. 22. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 22) 

 
  Il  segretario  del  seggio  e'  scelto,  prima   dell'insediamento
dell'Ufficio elettorale, dal presidente  di  esso  fra  gli  elettori
residenti   nel   Comune,   che   sappiano   leggere   e    scrivere,
preferibilmente compresi nelle categorie seguenti: 
    1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli
uffici giudiziari; 
    2) notai; 
    3) impiegati dello Stato o degli enti locali; 
    4) ufficiali giudiziari.