(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 23)
                              Art. 23. 
               (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10) 

 
  Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale  di
sezione, di scrutatore e di segretario: 
    a) coloro che,  alla  data  delle  elezioni,  hanno  superato  il
settantesimo anno di eta'; 
    b)  i  dipendenti  dei  Ministeri  dell'interno,  delle  poste  e
telecomunicazioni e dei trasporti; 
    c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; 
    d) i medici  provinciali,  gli  ufficiali  sanitari  e  i  medici
condotti; 
    e) i segretari comunali ed i dipendenti  dei  Comuni,  addetti  o
comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; 
    f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.