(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 25)
Art. 25.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 24)
Tre membri almeno dell'Ufficio, fra cui il presidente o il
vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le
operazioni elettorali.