(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 25)
                              Art. 25. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 24) 

 
  Tre  membri  almeno  dell'Ufficio,  fra  cui  il  presidente  o  il
vice-presidente,  devono  trovarsi  sempre  presenti   a   tutte   le
operazioni elettorali.