Art. 27. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 26, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 12) Il Sindaco provvede affinche', nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale: 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione; 2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 39; 3) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 37; 4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 21; 5) il pacco delle schede che al Sindaco sara' stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute; 6) le urne e le cassette occorrenti per la votazione; 7) un congruo numero di matite copiative per il voto. Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A e B - per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti - e C e D - per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti - allegate al presente testo Unico, visitate dal Ministro dell'interno. Le schede dovranno pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate. I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministero dell'interno.