(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 27)
                              Art. 27. 
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 26, e Legge 23 marzo 1956, n. 136,
                              art. 12) 

 
  Il Sindaco provvede affinche', nel giorno precedente  le  elezioni,
prima dell'insediamento del seggio, siano  consegnati  al  presidente
dell'Ufficio elettorale: 
    1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione; 
    2) la lista  degli  elettori  della  sezione,  autenticata  dalla
Commissione elettorale mandamentale, e una copia della lista  stessa,
autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario  comunale,
per l'affissione a norma dell'art. 39; 
    3) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati,  delle
quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio  elettorale  e  le
altre devono essere  affisse  nella  sala  della  votazione  a  norma
dell'art. 37; 
    4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 21; 
    5) il pacco delle schede che al  Sindaco  sara'  stato  trasmesso
sigillato dalla Prefettura, con  indicazione  sull'involucro  esterno
del numero delle schede contenute; 
    6) le urne e le cassette occorrenti per la votazione; 
    7) un congruo numero di matite copiative per il voto. 
  Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono  fornite  a
cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei
modelli descritti nelle tabelle A e B - per i Comuni con  popolazione
fino a 10.000 abitanti - e C e D  -  per  i  Comuni  con  popolazione
superiore ai 10.000 abitanti -  allegate  al  presente  testo  Unico,
visitate dal Ministro dell'interno. Le schede dovranno pervenire agli
Uffici elettorali debitamente piegate. 
  I bolli e le urne, conformi ai  tipi  prescritti  per  le  elezioni
politiche, sono forniti a cura del Ministero dell'interno.