Art. 23. Gli Agenti dell'Amministrazione demaniale interverranno nelle operazioni degli Agenti della Cassa Ecclesiastica per la immissione in possesso, nel modo e secondo le forme prescritte dal regolamento approvato con Regio Decreto 2 luglio 1855, dei beni immobili da devolversi alla Cassa, onde accertare contemporaneamente la rendita netta dei beni stabili secondo le norme stabilite nel presente regolamento.