(Regolamento-art. 23)
 
                              Art. 23. 
 
  Gli  Agenti  dell'Amministrazione  demaniale  interverranno   nelle
operazioni degli Agenti della Cassa Ecclesiastica per  la  immissione
in possesso, nel modo e secondo le forme prescritte  dal  regolamento
approvato con Regio Decreto 2  luglio  1855,  dei  beni  immobili  da
devolversi alla Cassa, onde accertare contemporaneamente  la  rendita
netta dei beni  stabili  secondo  le  norme  stabilite  nel  presente
regolamento.