Art. 24. Gli Agenti demaniali interverranno pure nelle operazioni di perizia relativa alle prelevazioni ed ai riparti degli stabili costituenti la dote dei benefizi e di altri enti morali di natura analoga contemplati dalla legge e dai decreti di soppressione citati all'art. 1 della legge 21 agosto 1862, n.° 794. Essi determineranno contemporaneamente la rendita netta della porzione di questi beni assegnata alla Cassa Ecclesiastica, o pel riparto della dote o per far fronte ai pesi inerenti ai benefizi.