(Regolamento-art. 24)
 
                              Art. 24. 
 
  Gli Agenti demaniali interverranno pure nelle operazioni di perizia
relativa alle prelevazioni ed ai riparti degli stabili costituenti la
dote  dei  benefizi  e  di  altri  enti  morali  di  natura   analoga
contemplati dalla legge e dai decreti di soppressione citati all'art.
1 della legge 21 agosto 1862, n.° 794. 
 
  Essi  determineranno  contemporaneamente  la  rendita  netta  della
porzione di questi beni assegnata alla  Cassa  Ecclesiastica,  o  pel
riparto della dote o per far fronte ai pesi inerenti ai benefizi.