Art. 26. Nelle Provincie Napolitane e in quelle dell'Umbria e delle Marche e' sospeso fino a nuova legge il diritto per la Cassa Ecclesiastica di riscuotere dai patroni laicali il terzo del valore dei beni, di cui nel terzo allinea dell'art. 15 dei due Decreti dei Regii Commissari straordinari delle Marche e dell'Umbria, e dell'art. 23 del Decreto del Luogotenente Generale del Re nelle Provincie Napolitane. I patroni per ottenere la libera proprieta' del fondo daranno garanzie per una somma eguale al valore del terzo del fondo, la quale durera' fino alla promulgazione della legge di cui all'art. 4 della legge 21 agosto 1862.