(Regolamento-art. 26)
 
                              Art. 26. 
 
  Nelle Provincie Napolitane e in quelle dell'Umbria e  delle  Marche
e' sospeso fino a nuova legge il diritto per la  Cassa  Ecclesiastica
di riscuotere dai patroni laicali il terzo del valore  dei  beni,  di
cui nel  terzo  allinea  dell'art.  15  dei  due  Decreti  dei  Regii
Commissari straordinari delle Marche e dell'Umbria,  e  dell'art.  23
del  Decreto  del  Luogotenente  Generale  del  Re  nelle   Provincie
Napolitane. 
 
  I patroni per ottenere  la  libera  proprieta'  del  fondo  daranno
garanzie per una somma eguale al valore del terzo del fondo, la quale
durera' fino alla promulgazione della legge di cui all'art.  4  della
legge 21 agosto 1862.