Art. 40. Proprieta' dei materiali di demolizione I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni restano in proprieta' dell'Amministrazione, qualora nel capitolato speciale non sia disposto altrimenti. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito nel capitolato speciale, intendendosi di cio' compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. Qualora il capitolato speciale stabilisca che i detti materiali siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito nel capitolato stesso deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia' fatta nella determinazione dei prezzi.