(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 41)
                              Art. 41. 
         Scioglimento del contratto - Valutazione del decimo 

 
  Nel caso di scioglimento del contratto, secondo  l'art.  345  della
legge sui lavori pubblici, si seguiranno le norme di cui all'art.  35
del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. 
  Il  decimo  dell'importo  delle  opere  non  eseguite,  da  pagarsi
all'appaltatore  ai  sensi  dell'art.  345  della  legge  sui  lavori
pubblici e' calcolato sulla  differenza  fra  l'importo  dei  quattro
quinti del prezzo che e' servito di base al contratto,  depurato  del
ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. 
  L'Amministrazione ha facolta' di ritenere le opere provvisionali  e
gli impianti che non siano in tutto o in  parte  asportabili  ove  li
ritenga utilizzabili. In tal caso essa  corrisponde  all'appaltatore,
per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso
dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra
il costo di costruzione e quello del momento dello  scioglimento  del
contratto.