Art. 41. Scioglimento del contratto - Valutazione del decimo Nel caso di scioglimento del contratto, secondo l'art. 345 della legge sui lavori pubblici, si seguiranno le norme di cui all'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite, da pagarsi all'appaltatore ai sensi dell'art. 345 della legge sui lavori pubblici e' calcolato sulla differenza fra l'importo dei quattro quinti del prezzo che e' servito di base al contratto, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. L'Amministrazione ha facolta' di ritenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e quello del momento dello scioglimento del contratto.