Art. 62. Trattazione del ricorso Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso, il presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso stesso. Prima della nomina suddetta, il presidente del Consiglio nazionale - salva comunque la facolta' concessa al Consiglio medesimo dal terzo comma del successivo art. 63 - puo' disporre le indagini e richiedere le notizie clic ritenga opportune: in tal caso il termine di cui al comma precedente si intende prorogato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti suddetti.