(Regolamento-art. 62)
                              Art. 62. 
                       Trattazione del ricorso 
 
 
  Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine  stabilito
per il ricorso, il  presidente  del  Consiglio  nazionale  nomina  il
relatore e stabilisce  la  seduta  per  la  trattazione  del  ricorso
stesso. 
  Prima della nomina suddetta, il presidente del Consiglio  nazionale
- salva comunque la facolta' concessa al Consiglio medesimo dal terzo
comma del successivo art. 63 - puo' disporre le indagini e richiedere
le notizie clic ritenga opportune: in tal caso il termine di  cui  al
comma precedente si  intende  prorogato  per  il  tempo  strettamente
necessario agli adempimenti suddetti.