(Allegato A-art. 94)
 
                              Art. 94. 
 
  In caso d'urgenza la giunta prende sotto la sua responsabilita'  le
deliberazioni che  altrimenti  spetterebbero  al  consiglio,  dandone
immediata comunicazione  al  prefetto,  e  riferendone  al  consiglio
medesimo nella prima adunanza. A queste  deliberazioni  d'urgenza  e'
applicabile il disposto dell'art. 90.