Art. 48. La liquidazione ed esazione della quota di concorso, a termini dell'articolo 31 della Legge, e' temporaneamente affidata alle sezioni di stralcio della amministrazione della cassa ecclesiastica in Torino e della direzione speciale in Napoli per i luoghi dove si estendeva rispettivamente la loro giurisdizione. Pero', finche' non sia compiuta la liquidazione della quota di concorso a termini dell'art. 31 della Legge, la medesima verra' riscossa dalle sezioni anzidette nella misura anteriore per i corpi morali che vi sono soggetti, salvo lo aggiustamento di rate cogli interessati per le somme che si fossero pagate in piu' od in meno.