(Regolamento-art. 48)
 
                              Art. 48. 
 
  La liquidazione ed esazione della  quota  di  concorso,  a  termini
dell'articolo  31  della  Legge,  e'  temporaneamente  affidata  alle
sezioni di stralcio della amministrazione della  cassa  ecclesiastica
in Torino e della direzione speciale in Napoli per i luoghi  dove  si
estendeva rispettivamente la loro giurisdizione. 
 
  Pero', finche' non sia compiuta  la  liquidazione  della  quota  di
concorso a termini dell'art.  31  della  Legge,  la  medesima  verra'
riscossa dalle sezioni anzidette nella misura anteriore per  i  corpi
morali che vi sono soggetti, salvo lo  aggiustamento  di  rate  cogli
interessati per le somme che si fossero pagate in piu' od in meno.