Art. 49. Per la liquidazione della quota di concorso nelle Provincie, dove non esisteva la cassa ecclesiastica, gli investiti di beneficii e gli amministratori dei corpi ed enti morali, che vi sono soggetti, devono denunciare le rendite del beneficio o del corpo morale, a tenore delle indicazioni del modulo apposito, che ritireranno dal ricevitore del registro del luogo, dove ha sede il corpo morale.