(Regolamento-art. 49)
 
                              Art. 49. 
 
  Per la liquidazione della quota di concorso nelle  Provincie,  dove
non esisteva la cassa ecclesiastica, gli investiti di beneficii e gli
amministratori dei corpi ed enti morali, che vi sono soggetti, devono
denunciare le rendite del beneficio o  del  corpo  morale,  a  tenore
delle indicazioni del modulo apposito, che ritireranno dal ricevitore
del registro del luogo, dove ha sede il corpo morale.