(Regolamento-art. 50)
 
                              Art. 50. 
 
  Le denunzie vengono entro il termine di giorni  60  dall'attuazione
della Legge, rimesse  al  ricevitore  del  registro,  da  cui  si  e'
ritirato  il  modulo.  Il  ricevitore   del   registro,   riscontrata
l'esattezza delle denunzie  e  dedotto  l'ammontare  della  tassa  di
mano-morta pagata, in relazione  ai  documenti  esistenti  presso  il
medesimo o  presso  gli  altri  uffici  di  ricevitoria,  propone  la
liquidazione della tassa, alla decretazione ed esazione  della  quale
deve provvedersi nei modi e termini previsti dalla  Legge  21  aprile
1862, n° 587, e dal regolamento approvato con R. Decreto del 4 maggio
1862, n° 597. 
 
  La liquidazione decretata dalla direzione demaniale non  puo'  piu'
essere    dalla     medesima     variata     senza     l'approvazione
dell'amministrazione del fondo per il culto. 
 
  Una copia della  liquidazione  definitiva  deve  rimettersi,  entro
dieci giorni dalla decretazione, all'amministrazione anzidetta. 
 
  I reclami in via amministrativa contro la liquidazione della  quota
di concorso saranno  presentati  all'Amministrazione  del  fondo  pel
culto.