Art. 50. Le denunzie vengono entro il termine di giorni 60 dall'attuazione della Legge, rimesse al ricevitore del registro, da cui si e' ritirato il modulo. Il ricevitore del registro, riscontrata l'esattezza delle denunzie e dedotto l'ammontare della tassa di mano-morta pagata, in relazione ai documenti esistenti presso il medesimo o presso gli altri uffici di ricevitoria, propone la liquidazione della tassa, alla decretazione ed esazione della quale deve provvedersi nei modi e termini previsti dalla Legge 21 aprile 1862, n° 587, e dal regolamento approvato con R. Decreto del 4 maggio 1862, n° 597. La liquidazione decretata dalla direzione demaniale non puo' piu' essere dalla medesima variata senza l'approvazione dell'amministrazione del fondo per il culto. Una copia della liquidazione definitiva deve rimettersi, entro dieci giorni dalla decretazione, all'amministrazione anzidetta. I reclami in via amministrativa contro la liquidazione della quota di concorso saranno presentati all'Amministrazione del fondo pel culto.