Art. 48. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 38, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, artt. 26 e 32, comma 6) Qualora per effetto di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali occorra procedere alla compilazione delle liste elettorali di un nuovo Comune, questo e' tenuto a provvedervi, non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto col quale e' costituito, mediante stralcio dei propri iscritti dalle liste del Comune ex capoluogo. Le liste, compilate in conformita' del comma precedente, sono immediatamente trasmesse alla Commissione elettorale mandamentale che, entro quindici giorni dalla ricezione, le munisce del visto di autenticazione, restituendo uno degli esemplari al Comune. La stessa procedura si applica nel caso in cui una o piu' frazioni o borgate si distacchino da un Comune per essere aggregate ad un altro. Il termine previsto nel primo comma e' ridotto della meta' per le variazioni da apportarsi alle liste dei Comuni nei quali si e' verificato il distacco. Qualora la pubblicazione del decreto recante modificazioni nella circoscrizione di uno o piu' Comuni avvenga prima che sia esaurita la procedura di revisione semestrale, la compilazione delle liste e le variazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate in tale sede, sempreche' lo stato delle operazioni relative lo consenta. Nel caso in cui il decreto sia pubblicato dopo la convocazione dei comizi elettorali, i termini previsti dal presente articolo decorrono dal decimo giorno successivo a quello stabilito per le elezioni. Ove la convocazione sia stata indetta per la elezione dei Consigli comunali, i comizi sono sospesi con provvedimento del prefetto e i termini anzidetti decorrono dalla data del provvedimento di sospensione.