(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 48)
                              Art. 48. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 38, e legge 22 gennaio 1966,  n.
                     1, artt. 26 e 32, comma 6) 
 
  Qualora   per   effetto   di   modificazioni   intervenute    nelle
circoscrizioni comunali occorra  procedere  alla  compilazione  delle
liste elettorali di un nuovo Comune, questo e' tenuto a  provvedervi,
non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto col quale e' costituito,  mediante  stralcio  dei  propri
iscritti dalle liste del Comune ex capoluogo. 
  Le liste, compilate  in  conformita'  del  comma  precedente,  sono
immediatamente trasmesse  alla  Commissione  elettorale  mandamentale
che, entro quindici giorni dalla ricezione, le munisce del  visto  di
autenticazione, restituendo uno degli esemplari al Comune. 
  La stessa procedura si applica nel caso in cui una o piu'  frazioni
o borgate si distacchino da un Comune  per  essere  aggregate  ad  un
altro. 
  Il termine previsto nel primo comma e' ridotto della meta'  per  le
variazioni da apportarsi alle  liste  dei  Comuni  nei  quali  si  e'
verificato il distacco. 
  Qualora la pubblicazione del decreto  recante  modificazioni  nella
circoscrizione di uno o piu' Comuni avvenga prima che sia esaurita la
procedura di revisione semestrale, la compilazione delle liste  e  le
variazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate in  tale  sede,
sempreche' lo stato delle operazioni relative lo consenta. 
  Nel caso in cui il decreto sia pubblicato dopo la convocazione  dei
comizi elettorali, i termini previsti dal presente articolo decorrono
dal decimo giorno successivo a quello stabilito per le elezioni.  Ove
la convocazione sia  stata  indetta  per  la  elezione  dei  Consigli
comunali, i comizi sono sospesi con provvedimento del  prefetto  e  i
termini  anzidetti  decorrono  dalla  data   del   provvedimento   di
sospensione.