(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 49)
                              Art. 49. 
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 39) 
 
  A richiesta dei Comuni e delle Commissioni  elettorali  i  pubblici
uffici devono fornire i  documenti  necessari  per  gli  accertamenti
relativi alla revisione delle liste.