(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 49)
Art. 49.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 39)
A richiesta dei Comuni e delle Commissioni elettorali i pubblici
uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti
relativi alla revisione delle liste.