Art. 50. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 40, e D.P.R. 5 giugno 1953, n. 492, Tabella - Allegato B, art. 2) Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, relativi al procedimento amministrativo o al giudiziario, sono redatti in carta libera ed esenti dalla tassa di registro, dal deposito in caso di soccombenza per il ricorso in Cassazione e dalle spese di cancelleria.