(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 51)
                              Art. 51. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 41, e legge 22 gennaio 1966,  n.
                             1, art. 26) 
 
  Gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste  elettorali
sono sempre ostensibili a chiunque. 
  La copia delle liste generali di ciascun Comune, autenticata  dalla
Commissione elettorale  mandamentale,  e'  conservata  negli  archivi
della Commissione stessa. 
  Le liste generali del Comune devono essere riunite in  uno  o  piu'
registri debitamente numerati e conservate nell'archivio comunale. 
  Le liste devono recare l'indicazione  dell'anno  e  del  numero  di
protocollo dell'incartamento  relativo  alla  iscrizione  di  ciascun
cittadino iscritto. 
  Chiunque puo' copiare, stampare  o  mettere  in  vendita  le  liste
elettorali del Comune.