(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 53)
                              Art. 53. 
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 43) 
 
  In  caso  di  ritardo,  da  parte  degli  organi  comunali,   nello
adempimento dei compiti prescritti dalla presente legge, il  prefetto
delega un suo commissario. 
  Le relative spese sono  anticipate,  salvo  rivalsa  verso  chi  di
ragione dal tesoriere comunale. 
  Delle infrazioni  alla  legge,  che  hanno  provocato  l'invio  del
commissario, il prefetto da' notizia al procuratore della  Repubblica
presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il Comune.