Art. 17. Norme transitorie e disposizioni finali 17.1. Il presente regolamento di esecuzione entra in vigore alla scadenza di sei mesi dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 17.2. I locali, le installazioni e le apparecchiature degli impianti termici esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento nonche' le caratteristiche e le composizioni delle loro emissioni, dovranno essere resi rispondenti alle norme regolamentari entro i termini stabiliti nella annessa tabella. 17.3. Prima che le caratteristiche costruttive dei serbatoi a servizio degli impianti termici esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento vengano rese rispondenti alle prescrizioni di cui al precedente art. 5, il prelevamento dei campioni di combustibile potra' essere effettuato dal tratto di tubazione che congiunge i serbatoi di servizio ai bruciatori mediante apposito rubinetto. 17.4. Il prelevamento del campione deve essere effettuato dopo aver lasciato defluire una quantita' di combustibile almeno doppia di quella presumibilmente contenuta nel tratto di tubazione a monte del rubinetto di prelievo. 17.5. I tre prelievi regolamentari dovranno essere effettuati separatamente facendo defluire nel complesso una quantita' di combustibile non inferiore a 20 litri; successivamente essi verranno mescolati e suddivisi nei contenitori, come prescritto. TERMINI ENTRO I QUALI GLI IMPIANTI TERMICI DEVONO ESSERE RESI RISPONDENTI ALLE NORME REGOLAMENTARI Parte di provvedimento in formato grafico