(Regolamento per l'esecuzione della L. 13 luglio 1966, n. 615-art. 17)
                                 Art. 17. 
                Norme transitorie e disposizioni finali 

 
17.1. Il presente regolamento di esecuzione entra in vigore alla 
scadenza di  sei  mesi  dal  giorno  della  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
17.2. I locali, le installazioni e le apparecchiature degli 
impianti termici  esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento nonche' le  caratteristiche  e  le  composizioni
delle loro emissioni, dovranno essere  resi  rispondenti  alle  norme
regolamentari entro i termini stabiliti nella annessa tabella. 
17.3. Prima che le caratteristiche costruttive dei serbatoi a 
servizio degli impianti termici esistenti alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento vengano rese rispondenti alle prescrizioni  di
cui  al  precedente  art.  5,  il  prelevamento   dei   campioni   di
combustibile potra' essere effettuato dal  tratto  di  tubazione  che
congiunge i serbatoi di  servizio  ai  bruciatori  mediante  apposito
rubinetto. 
17.4. Il prelevamento del campione deve essere effettuato dopo aver 
lasciato defluire una quantita'  di  combustibile  almeno  doppia  di
quella presumibilmente contenuta nel tratto di tubazione a monte  del
rubinetto di prelievo. 
17.5. I tre prelievi regolamentari dovranno essere effettuati 
separatamente  facendo  defluire  nel  complesso  una  quantita'   di
combustibile non inferiore a 20 litri; successivamente essi  verranno
mescolati e suddivisi nei contenitori, come prescritto. 

 
TERMINI ENTRO I QUALI GLI IMPIANTI TERMICI DEVONO ESSERE RESI 
RISPONDENTI ALLE NORME REGOLAMENTARI 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico