(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 40)
                              Art. 40. 
 
 
  Il medico scolastico denuncia i casi di malattia infettiva  che  si
verificano sia fra gli alunni che fra il  personale  della  scuola  e
trasmette all'ufficiale sanitario tutte le notizie e  le  indicazioni
che  puo'  raccogliere  nell'ambito  di  essa  intorno  alla  persona
colpita, ai familiari e a quelle persone che possono costituire mezzo
di diffusione della malattia. 
  L'insegnante che rilevi negli alunni  segni  sospetti  di  malattia
infettiva deve avvertire immediatamente il medico scolastico,  o,  in
sua assenza, il direttore della scuola o il capo dell'istituto. 
  Questi ultimi  provvedono  all'allontanamento  dell'alunno  con  le
cautele necessarie, dandone comunicazione all'ufficiale sanitario.