(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 41)
                              Art. 41. 
 
 
  Il direttore della scuola o il capo  dell'istituto  deve  informare
sollecitamente  il  medico  scolastico  o  l'ufficiale  sanitario  di
qualunque situazione anormale eventualmente  rilevata  nella  scuola,
che a suo giudizio sia riferibile alla  diffusione  di  una  malattia
infettiva. 
  Il direttore della scuola o il capo dell'istituto curera' anche  di
comunicare al medico scolastico o all'ufficiale sanitario i casi,  di
cui sia venuto a conoscenza, di alunni o del personale scolastico che
convivono o che siano stati  in  contatto  con  infermi  di  malattie
infettive. 
  Gli insegnanti che nelle rispettive classi avvertono le circostanze
indicate  nei  due  commi  precedenti,  hanno  obbligo  di   riferire
immediatamente al direttore della scuola o al capo dell'istituto. 
  Quando condizioni epidemiologiche  particolari  lo  consigliano  il
medico scolastico richiede  al  direttore  della  scuola  o  al  capo
dell'istituto, i nomi e gli indirizzi degli alunni  e  del  personale
scolastico che risultano assenti, al fine di provvedere alle indagini
opportune,  anche  a   mezzo   di   visite   domiciliari   da   parte
dell'assistenza sanitaria. Dei risultati della inchiesta,  il  medico
scolastico da' pronta comunicazione per  i  provvedimenti  del  caso,
all'ufficiale sanitario  e  al  direttore  della  scuola  o  al  capo
dell'istituto.