(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 43)
                              Art. 43. 
 
 
  Gli  alunni  o  il  personale  della  scuola  colpiti  da  malattie
infettive e coloro che sono stati  allontanati  perche'  hanno  avuto
contatto o sono conviventi con infermi di malattia infettiva, vi sono
riammessi solo dietro autorizzazione dell'ufficiale sanitario, o, per
sua delega,  del  medico  scolastico,  dopo  l'accertamento  che  sia
cessato ogni pericolo di contagio. 
  Devono essere osservate le disposizioni in  materia  di  periodi  e
misure contumaciali emanate dal Ministero della sanita'.