(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 44)
                              Art. 44. 
 
 
  Quando nelle scuole di un comune  sia  rilevante  il  numero  degli
alunni  colpiti  da  malattia   infettiva   a   decorso   prolungato,
l'autorita' sanitaria deve rappresentare la situazione  all'autorita'
scolastica riferendo sulla possibilita' di istituire classi  speciali
e stabilendone le modalita' e le condizioni.