(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 45)
                              Art. 45. 
 
 
  Nell'evenienza  di  malattie  infettive  e  diffusive,  l'ufficiale
sanitario, o per sua delega il medico scolastico, dispone se,  e  con
quali  sistemi,  si  debba  procedere  alla   disinfezione   e   alla
disinfestazione degli ambienti scolastici,  prendendo  nel  caso  gli
opportuni accordi con il direttore della scuola  o  con  il  capo  di
istituto. 
  L'ufficiale sanitario, in conformita'  alle  disposizioni  generali
concernenti   le   malattie   infettive,   determinera'   le   misure
profilattiche e i trattamenti immunizzanti da praticare alle persone. 
  Delle  vaccinazioni  praticate  il  medico  scolastico  deve   dare
comunicazione  all'ufficio  sanitario  comunale  per  le   necessarie
annotazioni.