Art. 45. Nell'evenienza di malattie infettive e diffusive, l'ufficiale sanitario, o per sua delega il medico scolastico, dispone se, e con quali sistemi, si debba procedere alla disinfezione e alla disinfestazione degli ambienti scolastici, prendendo nel caso gli opportuni accordi con il direttore della scuola o con il capo di istituto. L'ufficiale sanitario, in conformita' alle disposizioni generali concernenti le malattie infettive, determinera' le misure profilattiche e i trattamenti immunizzanti da praticare alle persone. Delle vaccinazioni praticate il medico scolastico deve dare comunicazione all'ufficio sanitario comunale per le necessarie annotazioni.