(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 46)
                              Art. 46. 
 
 
  Quando entro breve tempo il medico scolastico accerta ripetuti casi
di malattia infettiva tra le persone che frequentano la scuola,  deve
rendere  piu'  intensa  la  vigilanza  sanitaria  e  deve   informare
giornalmente l'ufficiale sanitario dell'andamento della malattia. 
  Se nonostante l'aumentata vigilanza e le misure prese,  i  casi  di
infezione   continuano,   il   sindaco,   su    conforme    richiesta
dell'ufficiale sanitario e di intesa con il direttore della scuola  o
con il  capo  di  istituto  per  l'attuazione,  dispone  con  propria
ordinanza la chiusura della classe o della  scuola,  per  il  periodo
necessario dando immediata comunicazione del provvedimento al  medico
provinciale e al provveditore agli studi. 
  L'ufficiale  sanitario  adotta  le  misure  di  risanamento  e   di
disinfezione da eseguire mentre la classe o la scuola e' chiusa. 
  Dispone, altresi', a mezzo del medico scolastico, per il  controllo
sanitario degli alunni ed eventualmente del personale all'atto  della
riapertura.