Art. 46. Quando entro breve tempo il medico scolastico accerta ripetuti casi di malattia infettiva tra le persone che frequentano la scuola, deve rendere piu' intensa la vigilanza sanitaria e deve informare giornalmente l'ufficiale sanitario dell'andamento della malattia. Se nonostante l'aumentata vigilanza e le misure prese, i casi di infezione continuano, il sindaco, su conforme richiesta dell'ufficiale sanitario e di intesa con il direttore della scuola o con il capo di istituto per l'attuazione, dispone con propria ordinanza la chiusura della classe o della scuola, per il periodo necessario dando immediata comunicazione del provvedimento al medico provinciale e al provveditore agli studi. L'ufficiale sanitario adotta le misure di risanamento e di disinfezione da eseguire mentre la classe o la scuola e' chiusa. Dispone, altresi', a mezzo del medico scolastico, per il controllo sanitario degli alunni ed eventualmente del personale all'atto della riapertura.