(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 47)
                              Art. 47. 
 
 
  I direttori delle scuole e i  capi  degli  istituti  di  istruzione
pubblica o privata non possono ammettere alla scuola o agli esami gli
alunni che  non  comprovino,  con  la  presentazione  di  certificato
rilasciato ai  sensi  di  legge,  di  essere  stati  sottoposti  alle
vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie. 
  Il certificato deve recare  l'indicazione  dell'anno  in  cui  sono
state  eseguite  le  vaccinazioni  e,  nel  caso  della  vaccinazione
antivaiolosa, l'esito riscontrato. 
  I  certificati  di  vaccinazione  devono  essere   conservati   nel
fascicolo personale dell'alunno ed e' compito del  medico  scolastico
di controllarne la validita'.