Art. 47. I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata non possono ammettere alla scuola o agli esami gli alunni che non comprovino, con la presentazione di certificato rilasciato ai sensi di legge, di essere stati sottoposti alle vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie. Il certificato deve recare l'indicazione dell'anno in cui sono state eseguite le vaccinazioni e, nel caso della vaccinazione antivaiolosa, l'esito riscontrato. I certificati di vaccinazione devono essere conservati nel fascicolo personale dell'alunno ed e' compito del medico scolastico di controllarne la validita'.