(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 48)
                              Art. 48. 
 
 
  Le famiglie  di  insegnanti,  custodi,  inservienti  e  ogni  altra
persona autorizzata a dimorare nel fabbricato che ospita  la  scuola,
sono sottoposte alle misure sanitarie previste nel presente titolo. 
  Quando si constati fra tali persone un caso di  malattia  infettiva
trasmissibile,  il  medico  scolastico  indichera'  le   disposizioni
necessarie ad impedire la diffusione della malattia nella  scuola  e,
ove ne sia  il  caso,  proporra'  l'allontanamento  temporaneo  delle
persone dimoranti.