(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 49)
                              Art. 49. 
 
 
  Ai sensi e per gli effetti della disposizione di  cui  all'art.  10
del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264,
tutto il personale che a qualunque titolo fa  parte  delle  scuole  e
degli istituti di istruzione ed educazione deve essere  sottoposto  a
visita medica, integrata con l'accertamento radiologico  del  torace,
almeno ogni biennio, e occorrendo, dall'esame dell'espettorato. 
  Per il personale addetto ai servizi di cucina e  di  refezione  gli
accertamenti  devono  comprendere  con  periodicita'  annuale   anche
l'esame delle feci per la ricerca degli enterobatteri patogeni e  dei
parassiti,  nonche'  l'eventuale  esame   batteriologico   di   altri
materiali per la ricerca di agenti delle tossinfezioni alimentari. 
  Gli accertamenti e gli esami indicati nel  presente  articolo  sono
eseguiti gratuitamente dai consorzi provinciali antitubercolari e dai
laboratori provinciali di igiene e profilassi. 
  Quando il medico scolastico abbia elementi per fondati sospetti  di
malattie contagiose di  cui  il  personale  possa  essere  portatore,
l'ufficiale sanitario puo' ordinare accertamenti di controllo.