Art. 21. I Ricevitori con la guida dei verbali di presa di possesso, ed all'appoggio dei titoli di attivita' e passivita', e di ogni altro elemento esistente nel loro Ufficio, o negli archivi dell'ente soppresso, o di quello i cui beni immobili sono soggetti a conversione, compileranno un prospetto in tre esemplari di tutti i beni siti nel distretto del loro Ufficio, pervenuti al Demanio per effetto delle due Leggi sovraccennate.