Art. 23. Le Commissioni provinciali esamineranno i prospetti, ed, ove occorra, provvederanno alle loro rettificazioni; riconosciutili regolari o fattane la rettifica, apporranno a ciascun esemplare dei prospetti la loro approvazione; ne restituiranno due alle Direzioni con tutti i documenti di appoggio; e trasmetteranno il terzo alla Commissione centrale di sindacato (presso il Ministero delle Finanze, Direzione generale del Demanio).