(Regolamento-art. 23)
 
                              Art. 23. 
 
  Le  Commissioni  provinciali  esamineranno  i  prospetti,  ed,  ove
occorra,  provvederanno  alle  loro  rettificazioni;   riconosciutili
regolari o fattane la rettifica, apporranno a ciascun  esemplare  dei
prospetti la loro approvazione; ne restituiranno due  alle  Direzioni
con tutti i documenti di appoggio; e  trasmetteranno  il  terzo  alla
Commissione centrale di sindacato (presso il Ministero delle Finanze,
Direzione generale del Demanio).