ALLEGATO TABELLA A Minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria stabiliti ai sensi dell'articolo 9 della legge a) Per i motoveicoli ad uso privato la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 15.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 1 milione per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata non superiore a 150 centimetri cubi; 20.000.00.0 per ogni sinistro, con il limite di lire 1.500.000 per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata superiore a 150 centimetri cubi; 15.000.000 per ogni persona danneggiata; b) per le autovetture ad uso privato, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 25.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 3 milioni per le cose e gli animali; 15.000.000 per ogni persona danneggiata; c) per gli autobus ad uso privato, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 50.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 5 milioni per le cose e gli animali: 15.000.000 per ogni persona danneggiata; d) per le motocarrozzette da noleggio o ad uso pubblico, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 25.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 3 milioni per le cose e gli animali; 15.000.000 per ogni persona danneggiata; e) per gli autoveicoli da noleggio o ad uso pubblico, i filoveicoli e i rimorchi, destinati al trasporto di persone, nonche' per gli autocarri adibiti eccezionalmente al trasporto di persone, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 40.000.000 (con il limite di lire 3.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli con un numero di posti non superiore a nove; 100.000.000 (con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con un numero di posti non superiore a trenta; 150.000.000 (con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a ottanta; 200.000.000 (con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti oltre ottanta; 15.000.000 per ogni persona danneggiata; f) per gli autoveicoli, filoveicoli e i rimorchi per trasporto di cose, per trasporto promiscuo di persone e di cose, per uso speciale o per trasporti specifici, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 25.000.000 (con il limite di lire 3.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico non superiore a 25 quintali; 40.000.000 (con il limite di lire 5.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico non superiore a settanta quintali; 50.000.000 (con il limite di lire 7.500.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico superiore a settanta quintali; 15.000.000 per ogni persona danneggiata; g) per i trattori stradali, i carrelli e le macchine operatrici, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 50.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 5 milioni per le cose e gli animali; 15.000.000 per ogni persona danneggiata; h) per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a diporto o ad uso privato, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 15.000.000 per ogni sinistro se il motore e' di cilindrata non superiore a 150 centimetri cubi o di potenza non superiore e 5 cavalli vapore; 25.000.0000 per ogni sinistro se il motore e' di cilindrata non superiore a 500 centimetri cubi o di potenza non superiore a 11 cavalli-vapore; 30.000.000 per ogni sinistro se il motore e' di cilindrata superiore a 500 centimetri cubi o di potenza superiore a 11 cavalli-vapore; 15.000.000 per ogni persona danneggiata; i) per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a servizio pubblico, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 50.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a nove; 75.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a venti; 100.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti superiore a venti; 15.000.000 per ogni persona danneggiata; l) per l'assicurazione prevista all'articolo 3 della legge per gare o competizioni di qualsiasi genere, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 200.000.000 (con il limite di lire 20.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare motociclistiche; 400.000.000 (con il limite di lire 40.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare automobilistiche; 15.000.000 per ogni persona danneggiata.