(Tabella A)
                              ALLEGATO 
 
                              TABELLA A 
Minimi di garanzia  per  l'assicurazione  obbligatoria  stabiliti  ai
                  sensi dell'articolo 9 della legge 
 
  a) Per i motoveicoli ad uso privato la somma  assicurata  non  puo'
essere inferiore a lire: 
    15.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 1 milione per
le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata non  superiore
a 150 centimetri cubi; 
    20.000.00.0 per ogni sinistro, con il limite  di  lire  1.500.000
per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata  superiore
a 150 centimetri cubi; 
    15.000.000 per ogni persona danneggiata; 
  b) per le autovetture ad uso privato, la somma assicurata non  puo'
essere inferiore a lire: 
    25.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 3 milioni per
le cose e gli animali; 
    15.000.000 per ogni persona danneggiata; 
  c) per gli autobus ad uso privato, la  somma  assicurata  non  puo'
essere inferiore a lire: 
    50.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 5 milioni per
le cose e gli animali: 
    15.000.000 per ogni persona danneggiata; 
  d) per le motocarrozzette da noleggio o ad uso pubblico,  la  somma
assicurata non puo' essere inferiore a lire: 
    25.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 3 milioni per
le cose e gli animali; 
    15.000.000 per ogni persona danneggiata; 
  e) per gli autoveicoli da noleggio o ad uso pubblico, i filoveicoli
e i rimorchi, destinati al trasporto  di  persone,  nonche'  per  gli
autocarri adibiti eccezionalmente al trasporto di persone,  la  somma
assicurata non puo' essere inferiore a lire: 
    40.000.000 (con il limite di lire 3.000.000 per  le  cose  e  gli
animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli con  un  numero  di
posti non superiore a nove; 
    100.000.000 (con il limite di lire 10.000.000 per le cose  e  gli
animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con  un  numero  di
posti non superiore a trenta; 
    150.000.000 (con il limite di lire 10.000.000 per le cose  e  gli
animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti
non superiore a ottanta; 
    200.000.000 (con il limite di lire 10.000.000 per le cose  e  gli
animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti
oltre ottanta; 
    15.000.000 per ogni persona danneggiata; 
  f) per gli autoveicoli, filoveicoli e i rimorchi per  trasporto  di
cose, per trasporto promiscuo di persone e di cose, per uso  speciale
o per trasporti  specifici,  la  somma  assicurata  non  puo'  essere
inferiore a lire: 
    25.000.000 (con il limite di lire 3.000.000 per  le  cose  e  gli
animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo
a pieno carico non superiore a 25 quintali; 
    40.000.000 (con il limite di lire 5.000.000 per  le  cose  e  gli
animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo
a pieno carico non superiore a settanta quintali; 
    50.000.000 (con il limite di lire 7.500.000 per  le  cose  e  gli
animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo
a pieno carico superiore a settanta quintali; 
    15.000.000 per ogni persona danneggiata; 
  g) per i trattori stradali, i carrelli e le macchine operatrici, la
somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 
    50.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 5 milioni per
le cose e gli animali; 
    15.000.000 per ogni persona danneggiata; 
  h) per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a  diporto  o
ad uso privato, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 
    15.000.000 per ogni sinistro se il motore e'  di  cilindrata  non
superiore a 150 centimetri cubi  o  di  potenza  non  superiore  e  5
cavalli vapore; 
    25.000.0000 per ogni sinistro se il motore e' di  cilindrata  non
superiore a 500 centimetri cubi o  di  potenza  non  superiore  a  11
cavalli-vapore; 
    30.000.000 per ogni  sinistro  se  il  motore  e'  di  cilindrata
superiore  a  500  centimetri  cubi  o  di  potenza  superiore  a  11
cavalli-vapore; 
    15.000.000 per ogni persona danneggiata; 
  i) per i motoscafi e le imbarcazioni a motore  adibiti  a  servizio
pubblico, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 
    50.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di
posti non superiore a nove; 
    75.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di
posti non superiore a venti; 
    100.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo  con  numero
di posti superiore a venti; 
    15.000.000 per ogni persona danneggiata; 
  l) per l'assicurazione prevista all'articolo 3 della legge per gare
o competizioni di qualsiasi genere,  la  somma  assicurata  non  puo'
essere inferiore a lire: 
    200.000.000 (con il limite di lire 20.000.000 per le cose  e  gli
animali) nel caso di gare motociclistiche; 
    400.000.000 (con il limite di lire 40.000.000 per le cose  e  gli
animali) nel caso di gare automobilistiche; 
    15.000.000 per ogni persona danneggiata.