(Statuto - art. 38)
                              Art. 38. 
 
  L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti  regionali  spetta  alla
Giunta, a ogni consigliere, a  ogni  Consiglio  provinciale,  a  ogni
Consiglio di Comune capoluogo di Provincia, ai Consigli  comunali  in
numero non inferiore a cinque. 
  Il popolo esercita  l'iniziativa  delle  leggi  e  dei  regolamenti
mediante  presentazione  di   progetti,   redatti   in   articoli   e
sottoscritti da almeno cinquemila elettori. 
  Il Regolamento e la legge regionale disciplinano  le  modalita'  di
esercizio del potere di iniziativa legislativa e regolamentare. 
  Le proposte di legge di iniziativa popolare  non  decadono  con  la
fine della legislatura.