Art. 38. L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali spetta alla Giunta, a ogni consigliere, a ogni Consiglio provinciale, a ogni Consiglio di Comune capoluogo di Provincia, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi e dei regolamenti mediante presentazione di progetti, redatti in articoli e sottoscritti da almeno cinquemila elettori. Il Regolamento e la legge regionale disciplinano le modalita' di esercizio del potere di iniziativa legislativa e regolamentare. Le proposte di legge di iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura.