Art. 41. I soggetti legittimati a presentare proposte di legge o di regolamento possono richiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo regionale. Le Commissioni consiliari ammettono alla discussione delle proposte il primo firmatario, con le modalita' stabilite dal Regolamento. Qualora su un progetto di legge o di regolamento non sia stata presa alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione, il progetto e' iscritto di diritto all'ordine del giorno del Consiglio ed e' discusso nella prima seduta con precedenza su ogni altro argomento.