(Statuto - art. 41)
                              Art. 41. 
 
  I  soggetti  legittimati  a  presentare  proposte  di  legge  o  di
regolamento possono richiedere l'assistenza dell'ufficio  legislativo
regionale. 
  Le Commissioni consiliari ammettono alla discussione delle proposte
il primo firmatario, con le modalita' stabilite dal Regolamento. 
  Qualora su un progetto di legge o  di  regolamento  non  sia  stata
presa  alcuna  decisione  entro  sei  mesi  dalla  presentazione,  il
progetto e' iscritto di diritto all'ordine del giorno  del  Consiglio
ed e' discusso nella  prima  seduta  con  precedenza  su  ogni  altro
argomento.