(Statuto - art. 42)
                              Art. 42. 
 
  Le  leggi  sono  comunicate  dal  Presidente   del   Consiglio   al
Commissario del Governo entro cinque giorni dalla approvazione. 
  I regolamenti approvati dal Consiglio regionale sono comunicati dal
Presidente del Consiglio all'organo di controllo di cui  all'articolo
125 della Costituzione entro cinque giorni dall'approvazione.