Art. 43. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 127 della Costituzione per il rinvio della legge al Consiglio regionale in caso di mancata apposizione del visto. Il testo e' preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga", ovvero: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga". Al testo della legge segue la formula: "La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta". I regolamenti regionali sono promulgati dal Presidente della Giunta regionale nei dieci giorni dalla scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del controllo da parte dell'organo di cui all'articolo 125 della Costituzione. Il testo del regolamento e' preceduto dalla Formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga". Al testo del regolamento segue la formula: "Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione".