(Statuto - art. 43)
                              Art. 43. 
 
  Le leggi sono promulgate  dal  Presidente  della  Giunta  regionale
entro dieci giorni dall'apposizione del visto o  dalla  scadenza  del
termine fissato dall'articolo 127 della Costituzione  per  il  rinvio
della legge al Consiglio regionale in caso di mancata apposizione del
visto. 
  Il testo e' preceduto dalla formula:  "Il  Consiglio  regionale  ha
approvato. Il  Commissario  del  Governo  ha  apposto  il  visto.  Il
Presidente della Giunta regionale promulga",  ovvero:  "Il  Consiglio
regionale ha approvato. Il  visto  del  Commissario  del  Governo  si
intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della
Giunta regionale promulga". 
  Al testo della legge segue la formula:  "La  presente  legge  sara'
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  veneta.  E'  fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare  come
legge della Regione veneta". 
  I regolamenti regionali sono promulgati dal Presidente della Giunta
regionale nei dieci giorni dalla scadenza del termine previsto  dalla
legge per l'esercizio del  controllo  da  parte  dell'organo  di  cui
all'articolo 125 della Costituzione. 
  Il testo del regolamento e' preceduto dalla Formula: 
  "Il Consiglio regionale ha approvato. Il  Presidente  della  Giunta
regionale promulga". 
  Al testo del regolamento segue la formula: "Il presente regolamento
sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della  Regione  veneta.  E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo  osservare
come regolamento della Regione".