(Statuto - art. 44)
                              Art. 44. 
 
  Le leggi  regionali  sono  pubblicate  entro  cinque  giorni  dalla
promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo
alla pubblicazione, salvo  termine  maggiore  stabilito  dalle  leggi
stesse. 
  La legge regionale prevede termini  piu'  brevi  per  l'entrata  in
vigore delle sue disposizioni,  qualora  il  Consiglio  regionale  ne
abbia dichiarato l'urgenza e il Governo della Repubblica dia  il  suo
consenso. 
  La  deliberazione  della  procedura   d'urgenza   per   l'esame   e
l'approvazione della legge ai sensi dell'articolo  40  dello  Statuto
comportano la dichiarazione d'urgenza della legge ai fini di  cui  al
comma precedente. 
  I regolamenti regionali sono pubblicati  nei  cinque  giorni  dalla
promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo
alla pubblicazione, salva diversa disposizione di legge.