Art. 44. Le leggi regionali sono pubblicate entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo termine maggiore stabilito dalle leggi stesse. La legge regionale prevede termini piu' brevi per l'entrata in vigore delle sue disposizioni, qualora il Consiglio regionale ne abbia dichiarato l'urgenza e il Governo della Repubblica dia il suo consenso. La deliberazione della procedura d'urgenza per l'esame e l'approvazione della legge ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto comportano la dichiarazione d'urgenza della legge ai fini di cui al comma precedente. I regolamenti regionali sono pubblicati nei cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salva diversa disposizione di legge.