Art. 45. Il Presidente della Giunta regionale indice referendum popolare per: deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un provvedimento amministrativo, quando lo richiedono trentamila elettori. La legge regionale stabilisce le modalita' di attuazione del referendum. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. La proposta soggetta a referendum e' approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed e' stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.