(Statuto - art. 45)
                              Art. 45. 
 
  Il Presidente della Giunta  regionale  indice  referendum  popolare
per:  deliberare  l'abrogazione  totale  o  parziale  di  una   legge
regionale o di un provvedimento amministrativo, quando lo  richiedono
trentamila elettori. 
  La legge  regionale  stabilisce  le  modalita'  di  attuazione  del
referendum. 
  Hanno diritto  di  partecipare  al  referendum  tutti  i  cittadini
iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. 
  La proposta soggetta a referendum e' approvata se alla votazione ha
partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed e' stata raggiunta
la maggioranza dei voti validamente espressi.