(Statuto - art. 24)
                              Art. 24. 
 
  L'elettorato attivo e passivo, il sistema di elezione, il numero ed
i casi di  ineleggibilita'  e  di  incompatibilita'  dei  Consiglieri
regionali; la durata in carica del Consiglio regionale e le modalita'
per la convocazione dei comizi elettorali sono  stabiliti  con  legge
della Repubblica.