(Statuto - art. 25)
                              Art. 25. 
 
  I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro  funzioni
all'atto della proclamazione. 
  Alla convalida  della  elezione  dei  Consiglieri  provvede,  entro
sessanta  giorni  dall'insediamento,  a  norma  del  suo  Regolamento
interno,  il  Consiglio  regionale  sulla  base  di   una   relazione
dell'Ufficio di Presidenza.