(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 25)
                              Art. 25. 

 
  Il Consiglio regionale e' eletto con  sistema  proporzionale  ed  a
suffragio universale diretto e segreto, secondo  le  norme  stabilite
con legge regionale. 
  Il numero dei consiglieri regionali e' di 70. La  ripartizione  dei
seggi tra i collegi si effettua dividendo il  numero  degli  abitanti
della regione, quale risulta dall'ultimo  censimento  generale  della
popolazione, per 70  e  distribuendo  i  seggi  in  proporzione  alla
popolazione di ogni collegio, sulla base dei quozienti interi  e  dei
piu' alti resti. 
  Il territorio della regione e' ripartito nei collegi provinciali di
Trento e Bolzano. 
  Per l'esercizio del  diritto  elettorale  attivo  e'  richiesto  il
requisito della residenza nel territorio  regionale  per  un  periodo
ininterrotto di  quattro  anni.  L'elettore  che  abbia  maturato  il
periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel  territorio  della
regione e' iscritto, ai fini delle elezioni  regionali,  nelle  liste
elettorali del comune della provincia  ove  ha  maturato  il  maggior
periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi  di
pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per  l'elezione  dei
Consigli regionali e provinciali e per quella dei  Consigli  comunali
prevista dall'art. 63, durante il quadriennio l'elettore esercita  il
diritto di voto nel comune di precedente residenza.